Una società creditrice otteneva la revoca di un atto di donazione. I debitori appellavano la decisione, ma la Corte d'Appello dichiarava il ricorso inammissibile per tardività, essendo stato notificato oltre il termine di 30 giorni. La notifica della sentenza di primo grado era avvenuta presso il domicilio digitale (PEC) del legale. I debitori ricorrevano in Cassazione sostenendo l'invalidità della notifica PEC e la prevalenza del domicilio fisico eletto. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che il domicilio digitale è il canale di notifica principale e obbligatorio, la cui indicazione fa scattare l'obbligo di utilizzarlo, rendendo irrilevante la precedente elezione di un domicilio fisico.
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