Un contribuente, dopo aver aderito alla procedura di voluntary disclosure per regolarizzare capitali detenuti in Svizzera, ha richiesto il rimborso dell'euroritenuta subita, sostenendo che tale prelievo costituisse una doppia imposizione rispetto a quanto già versato allo Stato italiano. L'Amministrazione Finanziaria ha impugnato la decisione favorevole al contribuente, ma la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sul mancato rispetto del termine breve di sessanta giorni per la notifica del ricorso, iniziato a decorrere dalla regolare notifica della sentenza d'appello effettuata dal contribuente tramite PEC all'ufficio legale dell'ente.
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