Un contribuente riceve un avviso di accertamento basato su due rilievi: costi per operazioni inesistenti e costi non documentati. Decide di impugnare solo il primo punto, forte di un'assoluzione penale. La Corte di giustizia tributaria, però, annulla l'intero atto, anche la parte non contestata. L'Agenzia delle Entrate ricorre in Cassazione e vince. La Suprema Corte stabilisce che l'appello limitato a una sola parte dell'atto determina un giudicato parziale sulla parte non impugnata, che diventa definitiva. Il giudice non può annullare una pretesa che il contribuente stesso ha, di fatto, accettato non contestandola.
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