Redditometro: se cade un anno, cade anche l’altro
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione stabilisce un principio fondamentale in materia di accertamento con redditometro. Se il Fisco basa la sua pretesa su una presunta evasione calcolata su due anni, ma l’accertamento per uno di questi anni viene annullato da una sentenza definitiva, anche l’accertamento per il secondo anno diventa illegittimo. Questo perché viene a mancare il requisito dello scostamento biennale richiesto dalla legge.
Il caso: un accertamento fiscale basato su due anni
La vicenda nasce da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate a un Contribuente. L’Ufficio contestava un maggior reddito per l’anno di imposta 2008, determinato con metodo sintetico, cioè attraverso il redditometro. L’Agenzia aveva basato la sua analisi su uno scostamento significativo tra il reddito dichiarato e la capacità di spesa del Contribuente, presumendo che tale differenza si fosse verificata per due anni consecutivi: il 2007 e il 2008. Il Contribuente ha impugnato l’atto, dando inizio a un lungo contenzioso.
La regola dello scostamento biennale per l’accertamento con redditometro
La legge che disciplina l’accertamento sintetico (articolo 38 del d.P.R. 600/1973, nella versione applicabile al caso) stabilisce una regola precisa. L’Ufficio può utilizzare il redditometro solo quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto alle spese sostenute ‘per due o più periodi di imposta’. Questo requisito, noto come ‘scostamento biennale’, serve a garantire che la presunzione di maggior reddito non si basi su un evento occasionale o isolato, ma su una situazione economica stabile e duratura nel tempo. La norma mira a dare maggiore solidità all’accertamento, fondandolo su un arco temporale più ampio.
L’impatto della sentenza definitiva sull’anno precedente
Il punto di svolta del caso è un evento esterno al processo per l’anno 2008. In un giudizio separato, il Contribuente aveva impugnato anche l’avviso di accertamento relativo all’anno 2007. Quel giudizio si era concluso con una sentenza definitiva che annullava completamente l’atto impositivo per il 2007. A quel punto, la base su cui poggiava l’accertamento per il 2008, ovvero lo scostamento per due anni, è venuta a mancare. L’accertamento per il 2007 era stato dichiarato illegittimo, quindi non poteva più essere usato come ‘anno spalla’ per sostenere la pretesa sul 2008.
Le motivazioni: il requisito biennale deve sussistere sempre
La Corte di Cassazione ha accolto la tesi del Contribuente. I giudici hanno chiarito che lo scostamento per almeno due periodi d’imposta non è una semplice condizione per avviare la verifica fiscale. Al contrario, è un requisito di legittimità dell’accertamento con redditometro. Questo significa che tale condizione deve esistere non solo all’inizio, ma deve rimanere valida. Se, come in questo caso, una sentenza passata in giudicato annulla l’accertamento per uno dei due anni di riferimento, il presupposto di legge viene meno retroattivamente. Di conseguenza, anche l’accertamento per l’altro anno, che su quel presupposto si fondava, diventa illegittimo e deve essere annullato.
Le conclusioni: l’accertamento con redditometro è illegittimo
In conclusione, la Corte ha annullato l’avviso di accertamento per l’anno 2008. La decisione sancisce un principio di garanzia per il contribuente: la legittimità di un accertamento sintetico è strettamente legata alla validità degli atti che ne costituiscono il fondamento. Se uno dei pilastri crolla, l’intera costruzione non può reggere. Il Contribuente ha quindi vinto la causa e l’Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese legali. Questa sentenza conferma che i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge devono essere rispettati rigorosamente dall’amministrazione finanziaria.
Cosa serve all’Agenzia delle Entrate per usare il redditometro?
Deve dimostrare che il reddito presunto è significativamente superiore a quello dichiarato per almeno due periodi d’imposta consecutivi.
Se un accertamento per un anno viene annullato, cosa succede a quello dell’anno collegato?
Se l’accertamento collegato si basava sul requisito dei due anni, l’annullamento del primo rende illegittimo anche il secondo, come stabilito dalla Cassazione in questo caso.
Il requisito dei due anni deve esistere solo all’inizio del controllo?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che è un requisito di legittimità che deve sussistere. Se viene a mancare in un momento successivo, ad esempio per una sentenza, l’accertamento è nullo.