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Art. 324 Codice di Procedura Civile — Anno 2019

Altri anni per Art. 324 Codice di Procedura Civile

Inerzia processuale: niente risarcimento per ritardo
La Corte di Cassazione ha negato il risarcimento per l'eccessiva durata di un processo a un cittadino che, dopo aver ottenuto un provvedimento cautelare favorevole, ha mostrato totale inerzia processuale per oltre vent'anni. La sua passività è stata considerata una concausa del ritardo e dimostrazione di assenza di interesse, escludendo il diritto all'equa riparazione.
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Eccessiva durata processo: l’inerzia esclude il danno
Un accademico cita in giudizio lo Stato per l'eccessiva durata di un processo amministrativo durato oltre 20 anni. La Corte di Cassazione rigetta la sua richiesta di risarcimento. La ragione? Dopo aver ottenuto un provvedimento cautelare che lo soddisfaceva pienamente, il ricorrente è rimasto completamente inattivo per due decenni, dimostrando un'assenza di interesse e di sofferenza che, secondo la Corte, esclude il diritto all'indennizzo.
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Somministrazione irregolare: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 9265/2019, affronta un caso di somministrazione irregolare. Una lavoratrice aveva ottenuto in primo e secondo grado la conversione del suo contratto a tempo indeterminato presso l'azienda utilizzatrice, poiché la causale, legata a 'punte di intensa attività', era stata ritenuta troppo generica e non provata. La Cassazione conferma la conversione del rapporto ma cassa la sentenza sulla parte economica, stabilendo che al lavoratore spetta l'indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista dall'art. 32 della L. 183/2010 e non l'integrale pagamento delle retribuzioni perse.
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Rinuncia al ricorso: effetti e conseguenze in Cassazione
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un appello a seguito della rinuncia al ricorso da parte delle agenzie fiscali ricorrenti. Sebbene non notificata formalmente, la rinuncia ha determinato una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente condanna delle agenzie al pagamento delle spese processuali.
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