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Art. 323 Codice di Procedura Civile — Sezione Seconda Civile

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Altri anni per Art. 323 Codice di Procedura Civile

Demolizione nuova costruzione: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società contro un ordine di demolizione di una nuova costruzione (una terrazza) realizzata in violazione delle distanze legali. La Corte ha stabilito che un'ordinanza di demolizione non costituisce vizio di 'ultra petizione' se la richiesta originaria era di 'riduzione in pristino' e che una bozza di sentenza non firmata, inviata per errore, è giuridicamente inesistente e non inficia la validità della decisione finale.
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Patrocinio a spese dello Stato: la guida completa
La Corte di Cassazione interviene su un caso di patrocinio a spese dello Stato, annullando una sentenza della Corte d'Appello. La decisione si fonda su un vizio procedurale: la mancata partecipazione al giudizio del Ministero della Giustizia, ritenuto parte necessaria. La Suprema Corte ha colto l'occasione per ribadire che il rimedio dell'opposizione (art. 170 T.U. Spese di Giustizia) è valido per contestare non solo l'importo (quantum), ma anche il diritto stesso al compenso (an debeatur), rinviando la causa al Tribunale di primo grado per un nuovo esame nel rispetto del corretto contraddittorio.
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