Una contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a somme richieste per il beneficio irriguo. La commissione di primo grado ha annullato la pretesa per difetto di motivazione. L'ente impositore territoriale ha proposto appello, ma la corte tributaria regionale ha dichiarato il ricorso inammissibile: secondo i giudici d'appello, l'ente non esisteva più a causa della legge regionale di riordino che ne disponeva l'accorpamento in un consorzio più ampio. La Corte di Cassazione ha ribaltato questo verdetto. I giudici hanno chiarito che la legge di riforma non sopprime all'istante i vecchi consorzi territoriali. Questi enti rimangono pienamente attivi e mantengono il potere di riscuotere i contributi di bonifica e stare in giudizio durante tutta la fase di transizione, fino alla concreta chiusura delle operazioni di fusione.
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