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Art. 322-quater Codice Penale — Sezione Prima Penale

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Patteggiamento per corruzione: lo Stato confisca, l’Ente perde
Nel corso di un procedimento per corruzione, gli imputati hanno ottenuto il patteggiamento per corruzione offrendo somme corrispondenti al profitto del reato, poi confiscate dallo Stato. L'Ente Pubblico danneggiato ha chiesto al giudice dell'esecuzione di revocare la confisca per ottenere la restituzione diretta di tali somme, sostenendo che l'ammissibilità del patteggiamento fosse subordinata alla restituzione all'amministrazione lesa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente Pubblico. La Corte ha chiarito che l'obbligo di restituzione previsto per l'accesso al rito speciale si soddisfa anche privando l'imputato del profitto tramite la confisca a favore dello Stato. Solo l'effettiva e preventiva restituzione all'ente esclude la confisca, per evitare doppie sanzioni. L'Ente Pubblico perde il ricorso e deve pagare le spese processuali.
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