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Art. 322-quater Codice Penale — Anno 2026

Altri anni per Art. 322-quater Codice Penale

Confisca per equivalente e limiti alla riparazione pecuniaria
La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi presentati da diversi imputati condannati per reati di corruzione e peculato nella gestione di procedure di prevenzione. I giudici hanno confermato la legittimità della confisca per equivalente disposta a carico del professionista incaricato, quantificata scorporando il compenso per l'attività lecita dal profitto illecito. La Suprema Corte ha invece annullato senza rinvio la condanna alla riparazione pecuniaria inflitta allo stesso imputato, ritenendo la sanzione inapplicabile retroattivamente a fatti antecedenti alla riforma normativa del 2019. Sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi degli altri coimputati in punto di pene accessorie, valutazione del danno civile e responsabilità per corruzione per la funzione.
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Peculato del concessionario: condanna c’è, confisca no. Decide la Cassazione
Un concessionario del servizio di ricevitoria del lotto viene condannato per essersi appropriato di oltre 400.000 euro. Il reato contestato è il peculato del concessionario. Tuttavia, il giudice di primo grado omette di applicare le sanzioni obbligatorie per legge: la confisca del profitto, le pene accessorie (come l'interdizione dai pubblici uffici) e la riparazione pecuniaria. La Procura Generale ricorre in Cassazione, che accoglie il ricorso. La Corte Suprema annulla la sentenza nella parte in cui mancano le sanzioni e rinvia il caso al giudice precedente, ordinandogli di applicare tutte le misure previste, sottolineandone il carattere obbligatorio e non discrezionale.
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Peculato amministratore società pubblica: condannato il sindaco
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per peculato dell'amministratore di una società pubblica, interamente partecipata da un Comune, di cui egli era anche Sindaco. L'amministratore aveva utilizzato fondi e beni aziendali per scopi personali, come pagare il pascolo per i propri cavalli e sostenere spese private. La Corte ha stabilito un principio chiave: l'amministratore di una società 'in house', che persegue finalità pubbliche, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Di conseguenza, la sua condotta integra il reato di peculato amministratore società pubblica. La mancanza di giustificazione delle spese, unita alla scarsa operatività della società, è stata considerata prova sufficiente dell'appropriazione indebita.
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