Un indagato e la sua società subiscono un sequestro preventivo per presunti reati tributari. Il primo riesame viene dichiarato inammissibile perché mancava la prova dell'avvenuta esecuzione. Successivamente, dopo il blocco effettivo dei conti, l'indagato ripropone l'istanza allegando i verbali. Il Tribunale rifiuta di decidere invocando la precedente decisione. La Corte di Cassazione chiarisce la disciplina su sequestro preventivo e giudicato cautelare: il blocco decisionale non scatta se la prima pronuncia si basava su motivi meramente procedurali senza valutare il merito. Pertanto, l'indagato ha diritto a un nuovo giudizio di riesame. Al contrario, il ricorso proposto nell'interesse della società viene dichiarato inammissibile poiché privo di procura speciale formale, obbligatoria per il terzo interessato ai beni.
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