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Art. 316-bis Codice Civile — Anno 2024

Altri anni per Art. 316-bis Codice Civile

Pensione di reversibilità: no se manca la prova
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un figlio che chiedeva la pensione di reversibilità del padre. La decisione si fonda sulla mancata prova della vivenza a carico, ovvero della dipendenza economica dal genitore defunto. I giudici hanno ribadito che la Cassazione non può riesaminare nel merito le prove, soprattutto in presenza di una 'doppia conforme', cioè due sentenze di grado inferiore con lo stesso esito. La pronuncia sottolinea l'onere probatorio a carico di chi richiede la prestazione.
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Accordo tra coniugi: valido anche se via email
La Corte di Cassazione ha stabilito la validità di un accordo tra coniugi sulla ripartizione delle spese familiari, anche se formalizzato tramite email prima della separazione. Un marito aveva chiesto il rimborso della quota di spese familiari a carico della moglie, come pattuito. I giudici di merito avevano respinto la richiesta, ma la Suprema Corte ha cassato la sentenza, affermando che tali patti sono vincolanti e derogano al generale principio di irripetibilità delle spese sostenute durante il matrimonio.
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Incapacità a testimoniare della madre: la Cassazione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7171/2024, ha stabilito che la madre non è affetta da incapacità a testimoniare nella causa promossa dalla figlia maggiorenne contro il padre biologico per il risarcimento dei danni derivanti dal tardivo riconoscimento. La Corte ha chiarito che l'interesse della madre è solo di fatto e non giuridico, non potendo essere chiamata a rispondere in solido per la violazione di obblighi che, nel caso specifico, erano contestati solo al padre. Di conseguenza, è stata cassata la sentenza d'appello che aveva escluso la testimonianza della madre, con rinvio per un nuovo esame del merito.
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Spese straordinarie figli: la Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7169/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di spese straordinarie per i figli di genitori separati. Il caso riguardava la richiesta di rimborso da parte di una madre per le ingenti spese universitarie e altre sostenute per il figlio. La Corte d'Appello le aveva negate, ritenendole prevedibili dato l'alto status socio-culturale dei genitori. La Cassazione ha ribaltato questa decisione, chiarendo che la prevedibilità di una spesa va valutata al momento in cui l'assegno di mantenimento è stato originariamente determinato (nel caso di specie, molti anni prima), e non in un momento successivo. Pertanto, costi significativi e non ipotizzabili all'epoca, come l'iscrizione a un'università privata fuori sede, costituiscono spese straordinarie da ripartire tra i genitori.
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