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Art. 310 Codice di Procedura Civile — Sezione Sezioni Unite Civile

Altri anni per Art. 310 Codice di Procedura Civile

Estinzione del processo: l’azione si ripropone, il credito si contesta
Una Proprietaria contestava un'ingiunzione di pagamento per canoni di concessione demaniale, relativi all'occupazione di un'area. Un precedente giudizio di opposizione si era estinto per mancata riassunzione. Il Comune e l'Agenzia di Riscossione sostenevano che l'estinzione del processo rendesse il credito incontestabile, precludendo una nuova azione. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che l'estinzione del processo, in assenza di specifiche decadenze, non impedisce di riproporre l'azione per contestare il credito. Il termine per l'opposizione all'ingiunzione fiscale non è perentorio. La sentenza di rinvio obbliga il Tribunale Superiore a riesaminare il caso, riconoscendo la riproponibilità dell'azione della Proprietaria.
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Prescrizione del risarcimento danni: medici contro Stato
Un gruppo di medici specializzandi ha chiesto allo Stato il risarcimento per la mancata remunerazione durante i corsi di specializzazione svolti tra il 1983 e il 1991, in violazione delle direttive europee. Il termine di prescrizione decennale decorreva dal 27 ottobre 1999. I medici avevano avviato un ricorso amministrativo nel 2000, poi estintosi per perenzione (inattività) nel 2010. Nel 2011 hanno promosso la causa civile. Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso dei medici, confermando la prescrizione del risarcimento danni. La perenzione del processo amministrativo cancella l'effetto sospensivo permanente della prescrizione, lasciando solo l'effetto interruttivo istantaneo del 2000. Di conseguenza, nel 2011 il diritto era già scaduto. Vince lo Stato.
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Giudicato interno sulla giurisdizione: i limiti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso che tentava di rimettere in discussione la giurisdizione del giudice amministrativo, già definita con una precedente sentenza non definitiva passata in giudicato. La Corte ha stabilito che il 'giudicato interno sulla giurisdizione' formatosi in una fase precedente del processo impedisce alle parti di sollevare nuovamente la questione. A causa della riproposizione di una questione già decisa, la società ricorrente è stata condannata per responsabilità aggravata (lite temeraria).
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