La Corte di Cassazione ha chiarito i termini per la riassunzione del processo in caso di sospensione dall'albo del difensore. Se il mandato non viene revocato, il termine per riattivare il giudizio decorre dalla cessazione della sospensione professionale del legale, il quale ha l'onere di monitorare lo stato dei propri procedimenti. La sentenza stabilisce inoltre che, in caso di estinzione, il principio della soccombenza si applica esclusivamente alle spese legate alla controversia sull'estinzione stessa, mentre le spese dei gradi precedenti restano a carico di chi le ha anticipate.
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