L'Agenzia delle Entrate richiedeva a una Società l'imposta di registro in misura proporzionale su una sentenza che disponeva il trasferimento di terreni, subordinato al pagamento del prezzo. La Società contestava la tassazione. Nelle more del giudizio, la Corte d'Appello riformava integralmente la sentenza originaria, dichiarando risolto il contratto preliminare per inadempimento. La decisione di riforma passava in giudicato. La Corte di Cassazione ha accolto le ragioni della contribuente, stabilendo che l'imposta di registro su sentenza riformata non è dovuta. La definitiva cancellazione degli effetti della sentenza originaria fa venire meno il presupposto impositivo. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, annullando l'obbligo di pagamento per la Società.
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