La Corte di Cassazione conferma la decisione di merito che ha respinto sia la domanda del proprietario per il rilascio di un immobile basata su un comodato non provato, sia la domanda riconvenzionale dell'occupante per l'acquisto tramite usucapione. L'ordinanza sottolinea come la mancanza di prova del contratto di comodato impedisca di agire per la sua risoluzione, e allo stesso tempo, l'assenza di prova di un possesso utile ai fini dell'usucapione ne preclude il riconoscimento. I ricorsi di entrambe le parti sono stati rigettati per motivi procedurali e di merito, confermando la situazione di stallo giuridico.
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