La Corte di Cassazione ha stabilito che la revoca di contributi pubblici per mancanza di requisiti non costituisce una sanzione amministrativa, ma un atto di autotutela. Di conseguenza, la competenza territoriale per impugnare tale provvedimento segue le regole ordinarie del codice di procedura civile e non quelle speciali previste per le sanzioni. Anche in presenza di sanzioni accessorie, come la maggiorazione degli interessi, prevale il rito ordinario poiché queste dipendono logicamente dalla decisione sulla revoca principale. La causa deve quindi essere riassunta presso il tribunale del luogo in cui l'ente erogatore ha la propria sede legale.
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