Un lavoratore ha citato in giudizio sia il suo datore di lavoro (un subappaltatore) sia l'azienda committente per ottenere il pagamento di crediti retributivi. La causa è stata avviata presso il tribunale della città in cui ha sede l'azienda committente, anziché nel luogo di svolgimento dell'attività lavorativa. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale sulla competenza territoriale controversie di lavoro: in caso di responsabilità solidale, il lavoratore può legittimamente scegliere di agire davanti al giudice competente per la sede del committente. Questa facoltà deriva dalla stretta connessione tra le due domande, che permette di derogare ai fori speciali previsti per la singola causa di lavoro. La scelta del lavoratore è stata quindi convalidata.
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