Un ex tutore si è appropriato di somme di denaro (peculato) e ha depositato rendiconti falsi (falso ideologico). La Corte d'Appello lo ha prosciolto per parte del peculato per prescrizione, rideterminando la pena per i fatti successivi e per il falso. L'ex tutore ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la prescrizione e l'applicazione della pena accessoria di interdizione dalla professione forense, sostenendo che il concordato in appello non precludesse tali questioni. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che il concordato in appello vincola le parti ai motivi concordati, escludendo quelli rinunciati. L'ex tutore è stato condannato alle spese processuali e a una sanzione.
Continua »