Un sottufficiale, durante il periodo di sospensione disciplinare militare, pubblicava un articolo online ritenuto diffamatorio nei confronti di un ufficiale superiore. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna, stabilendo che il sottufficiale sospeso dal servizio non riveste la qualifica di 'militare in servizio alle armi'. Di conseguenza, non è soggetto alla giurisdizione penale militare, in base a una stretta interpretazione del principio di tassatività della legge penale.
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