Un consorzio a tutela di un noto aceto IGP ha citato in giudizio un'azienda agricola per l'uso dei termini "aceto balsamico". La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la protezione contro l'evocazione IGP si applica alla denominazione completa e geografica, non ai singoli termini generici che la compongono. La chiara indicazione di una diversa provenienza sul prodotto contestato è stata ritenuta decisiva per escludere la violazione.
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