La Contribuente ha impugnato numerose cartelle esattoriali e avvisi di accertamento, sostenendo la loro mancata notifica e vizi di forma. La Commissione Tributaria Regionale (CTR) ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, giudicandolo troppo lungo e ripetitivo, e le censure della Contribuente irrilevanti. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Contribuente. Ha stabilito che la CTR ha errato nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello tributario senza adeguata motivazione. La Cassazione ha ritenuto che la CTR non potesse liquidare le contestazioni sulla notifica come "irrilevanti" senza spiegare perché. La sentenza della CTR è stata annullata e la causa rinviata per un nuovo esame.
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