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Art. 297 Codice di Procedura Penale — Anno 2023

Altri anni per Art. 297 Codice di Procedura Penale

Contestazioni a catena: tra custodia in carcere e libertà
Il Ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame che respingeva la richiesta di inefficacia della custodia cautelare per decorrenza dei termini. La difesa sosteneva l'applicazione delle contestazioni a catena, chiedendo la retrodatazione dei termini della seconda ordinanza (per estorsione) alla data della prima (per associazione mafiosa), ritenendo i reati strettamente connessi e desumibili dagli stessi atti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accertamento della connessione tra reati e la desumibilità degli indizi dagli atti sono valutazioni di merito riservate al giudice territoriale. La Cassazione non può sostituirsi a tale valutazione se la motivazione del provvedimento impugnato è logica e completa. Di conseguenza, l'imputato resta in carcere e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Contestazioni a catena: la Cassazione nega la scarcerazione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un indagato, accusato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, confermando la custodia cautelare in carcere. La difesa invocava la retrodatazione dei termini di custodia cautelare, sostenendo l'esistenza di contestazioni a catena rispetto a un precedente arresto. La Suprema Corte ha chiarito che la retrodatazione non opera se i due provvedimenti derivano da procedimenti diversi e si basano su elementi indiziari nuovi e non desumibili in precedenza. Nel caso specifico, le nuove dichiarazioni dei collaboratori di giustizia hanno svelato un'organizzazione complessa e gerarchica, non contestabile al momento della prima misura. I giudici hanno confermato l'attualità del pericolo di reiterazione del reato, data la condotta professionale e l'uso di linguaggi criptici da parte dell'indagato.
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Contestazioni a catena: quando il carcere resta legittimo
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso de L'Indagato contro la custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al traffico di droga. La difesa invocava l'istituto della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, lamentando un'ipotesi di contestazioni a catena. La Suprema Corte ha chiarito che la retrodatazione non opera in automatico se i nuovi elementi d'accusa derivano da indagini successive e non erano desumibili al momento della prima ordinanza. I giudici hanno confermato la gravità degli indizi e il pericolo attuale di reiterazione del reato, escludendo l'efficacia di misure meno afflittive come gli arresti domiciliari. L'Indagato perde il ricorso e resta in carcere.
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Contestazione a catena e mafia: quando la retrodatazione fallisce
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un indagato che chiedeva la retrodatazione dei termini di custodia cautelare in carcere per il reato di associazione mafiosa. L'indagato sosteneva l'esistenza di una contestazione a catena, ritenendo che i fatti contestati con la seconda ordinanza fossero già desumibili dagli atti al momento della prima misura per estorsione. La Suprema Corte ha chiarito che la retrodatazione non si applica ai reati associativi permanenti contestati con formula aperta, ossia quando la condotta criminosa prosegue anche dopo l'esecuzione della prima misura. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Contestazione a catena: perché il secondo arresto resta valido
L'Indagato, arrestato nel settembre 2020 per detenzione di stupefacenti, riceveva nel novembre 2022 una seconda ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al traffico di droga. La difesa invocava l'istituto della contestazione a catena, chiedendo la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare al momento del primo arresto, sostenendo che gli indizi del reato associativo fossero già desumibili all'epoca. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che spetta alla difesa dimostrare che gli elementi della seconda accusa fossero già desumibili al momento della prima misura. Nel caso specifico, la complessa struttura associativa è emersa solo con un'informativa successiva, escludendo così la retrodatazione dei termini cautelari.
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Contestazioni a catena: la Cassazione frena i doppi arresti
L'Indagato ha proposto ricorso contro l'ordinanza del Tribunale del Riesame che negava la retrodatazione della custodia cautelare in carcere. La difesa sosteneva che i fatti contestati nella seconda ordinanza fossero anteriori alla prima misura, configurando l'ipotesi di contestazioni a catena. Il Tribunale aveva respinto l'istanza ritenendo erroneamente che i fatti del secondo procedimento fossero successivi a quelli del primo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, chiarendo che la retrodatazione ex art. 297 c.p.p. richiede che i reati della seconda ordinanza siano stati commessi prima dell'emissione (e non dei fatti) della prima misura. La sentenza impugnata e' stata annullata con rinvio.
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Misure cautelari personali: arresti confermati per furti d’auto
Il Tribunale di Bari ha confermato l'applicazione delle misure cautelari personali degli arresti domiciliari nei confronti di un indagato, accusato di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata al furto e alla ricettazione di auto. L'indagato ha fatto ricorso in Cassazione contestando la mancanza di un'autonoma valutazione del giudice, la mancata retrodatazione dei termini di custodia per contestazioni a catena e l'assenza di gravi indizi. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'autonoma valutazione sussiste anche in caso di parziale accoglimento della richiesta del PM e che la retrodatazione non si applica se il reato associativo prosegue dopo la prima misura. L'indagato perde il ricorso e resta ai domiciliari, oltre a dover pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Contestazione a catena: spaccio e associazione non si sommano
Il Ricorrente, accusato di far parte di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ha impugnato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. La difesa ha invocato la contestazione a catena, chiedendo la retrodatazione dei termini di custodia cautelare. Sosteneva che i fatti fossero identici a quelli di un precedente arresto per spaccio e che i termini massimi fossero ormai scaduti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la contestazione a catena non si applica automaticamente se i procedimenti pendono davanti a uffici giudiziari diversi per ragioni di competenza e se il reato associativo, più grave e complesso, è emerso solo successivamente grazie a nuove prove e dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Di conseguenza, la misura cautelare in carcere resta pienamente valida ed efficace.
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Contestazioni a catena: arresto passato, ma il carcere resta
Il Tribunale del Riesame confermava la custodia in carcere per Il Partecipante, accusato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e spaccio. La difesa ricorreva in Cassazione lamentando la mancata applicazione delle contestazioni a catena e della retrodatazione dei termini di custodia, sostenendo che i fatti fossero desumibili da un precedente arresto del 2019. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che la retrodatazione non opera se i procedimenti pendono davanti ad autorità diverse per fatti non sovrapponibili e se il reato associativo è emerso solo successivamente grazie a nuovi elementi investigativi. Di conseguenza, la misura cautelare resta valida e Il Partecipante deve pagare le spese processuali.
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Retrodatazione dei termini di custodia cautelare: regole e limiti
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'indagato contro l'ordinanza del Tribunale del Riesame che negava la retrodatazione dei termini di custodia cautelare. L'indagato, arrestato nel 2019 per spaccio e successivamente colpito nel 2022 da una misura per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, invocava la contestazione a catena. La Suprema Corte ha chiarito che non vi era connessione qualificata tra il singolo episodio di spaccio e il reato associativo, mancando la prova di un disegno criminoso unitario. Inoltre, gli elementi per la seconda misura non erano desumibili dagli atti al momento della prima, poiché l'informativa finale della polizia era stata depositata solo nel 2021. Di conseguenza, la richiesta di perdita di efficacia della misura cautelare è stata rigettata.
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Contestazione a catena: no allo sconto se le indagini sono nuove
Il Ricorrente ha impugnato l'ordinanza che negava la retrodatazione dei termini di custodia cautelare per un reato di associazione finalizzata al narcotraffico, contestatogli mentre era già detenuto per porto d'armi. La difesa invocava la contestazione a catena, sostenendo che i due reati fossero connessi e desumibili dagli stessi atti originari. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che non vi era alcuna connessione teleologica tra il porto d'armi e il reato associativo, trattandosi di fatti autonomi. Inoltre, gli elementi per contestare l'associazione a delinquere sono emersi solo grazie a indagini successive e più complesse, escludendo la desumibilità originaria degli atti. Di conseguenza, non si applica la retrodatazione dei termini di custodia.
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Custodia in carcere e contestazione a catena: la Cassazione annulla
Il Tribunale del Riesame di Catania aveva negato la retrodatazione dei termini di custodia cautelare in carcere per un indagato accusato di traffico di stupefacenti. La difesa sosteneva l'esistenza di una contestazione a catena, poiché i fatti erano connessi a un precedente provvedimento cautelare emesso a Reggio Calabria e gli elementi indiziari erano già noti agli inquirenti. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando che il giudice del riesame ha errato nell'escludere il vincolo di connessione tra gli episodi di spaccio. La Suprema Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il caso al Tribunale di Catania per una nuova valutazione sulla decorrenza dei termini di custodia.
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Retrodatazione custodia cautelare: negata se i reati sono nuovi
Il Tribunale del Riesame ha respinto la richiesta di scarcerazione avanzata da un indagato, il quale sosteneva che la seconda misura cautelare applicata nei suoi confronti fosse ormai inefficace. Secondo la difesa, infatti, doveva operare la retrodatazione custodia cautelare in base al legame con un precedente provvedimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la retrodatazione non si applica se la seconda ordinanza riguarda fatti commessi in un arco temporale successivo rispetto alla prima misura, anche se si tratta dello stesso titolo di reato. Di conseguenza, l'indagato resta in custodia e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Retrodatazione della custodia cautelare: negata per lo spaccio
Il Tribunale di Catanzaro ha confermato la custodia cautelare in carcere per Il Ricorrente, accusato di far parte di un'associazione dedita al traffico di droga. La difesa ha richiesto la retrodatazione della custodia cautelare, sostenendo che le accuse derivassero da fatti già noti durante un precedente arresto per spaccio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la retrodatazione non opera automaticamente tra il reato associativo e i singoli episodi di spaccio, specialmente se la complessità delle indagini e delle intercettazioni ha richiesto tempo per ricostruire l'intero organigramma criminale. Di conseguenza, Il Ricorrente resta in carcere senza alcuno sconto temporale sulla durata della misura cautelare.
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Mandato di arresto europeo: il bivio tra espulsione e consegna
La Corte di Cassazione ha confermato la consegna di un cittadino straniero alla Germania in esecuzione di un mandato di arresto europeo per furti in abitazione. Il ricorrente sosteneva che il provvedimento fosse privo di informazioni e finalizzato a sole indagini, lamentando anche una precedente espulsione per gli stessi fatti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che il mandato ha natura processuale e non meramente investigativa, essendo stato emesso durante un procedimento penale pendente. Inoltre, l'espulsione precedente era avvenuta per via amministrativa per soggiorno irregolare, e non per i furti contestati. Di conseguenza, la consegna all'autorità estera è legittima e il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Contestazioni a catena: il carcere non cancella il legame mafioso
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un indagato che chiedeva la retrodatazione dei termini di custodia cautelare per il reato di associazione mafiosa. L'indagato, già detenuto per porto d'armi, sosteneva che si trattasse di contestazioni a catena e che la Procura possedesse già le prove. La Suprema Corte ha chiarito che la retrodatazione non si applica se il reato associativo è contestato in forma aperta, cioè con condotta permanente che prosegue anche dopo il primo arresto. La detenzione non interrompe automaticamente il legame con il clan, specialmente in assenza di segni di dissociazione e in presenza di un ruolo di rilievo all'interno del sodalizio criminale. Di conseguenza, l'indagato resta in custodia cautelare e deve pagare le spese processuali.
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Associazione di stampo mafioso: l’arresto non spezza il vincolo
Il Tribunale del Riesame ha confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'Indagato, accusato di far parte di un'associazione di stampo mafioso. La difesa ha proposto ricorso per Cassazione contestando l'utilizzabilità delle intercettazioni, l'identificazione vocale dell'indagato e chiedendo la retrodatazione dei termini di custodia cautelare a causa di una precedente carcerazione per estorsione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la carcerazione non interrompe automaticamente la partecipazione a un'associazione di stampo mafioso, permanendo il vincolo associativo (affectio societatis) in assenza di elementi concreti di dissociazione. Inoltre, le intercettazioni tardive rispetto al decreto autorizzativo sono pienamente utilizzabili e l'identificazione vocale da parte della polizia giudiziaria non richiede perizia fonica. Di conseguenza, l'Indagato rimane in carcere e deve pagare le spese processuali.
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Retrodatazione della custodia cautelare: i limiti della difesa
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de Il Ricorrente contro l'ordinanza che confermava la custodia in carcere per estorsione. La difesa chiedeva la retrodatazione della custodia cautelare, sostenendo che gli indizi fossero già desumibili da intercettazioni del 2019, antecedenti a un precedente arresto. La Suprema Corte ha chiarito che la retrodatazione della custodia cautelare non scatta automaticamente con la mera presenza fisica di un atto d'indagine. È necessaria la concreta possibilità per il Pubblico Ministero di valutare la rilevanza del dato all'interno di un quadro indiziario completo. Non avendo la difesa dimostrato tale idoneità conoscitiva, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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Contestazione a catena: tra arresto e indagini complesse
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de L'Indagato, confermando la custodia cautelare in carcere per traffico di stupefacenti. L'Indagato invocava la contestazione a catena per retrodatare i termini di custodia al momento del suo primo arresto in flagranza per detenzione di droga. La Suprema Corte ha chiarito che la retrodatazione richiede che gli indizi del secondo reato siano concretamente desumibili e completi già al momento del rinvio a giudizio del primo processo. Nel caso specifico, la relazione finale della polizia giudiziaria è stata redatta solo mesi dopo il primo rinvio a giudizio, rendendo impossibile per il Pubblico Ministero chiedere prima la misura cautelare. Di conseguenza, L'Indagato perde il ricorso e resta in carcere, oltre a dover pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Contestazione a catena: no alla scarcerazione per l’estorsore
L'Indagato, sottoposto a custodia in carcere per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un cittadino per ottenere i proventi di un appalto di rifiuti, ha impugnato l'ordinanza cautelare. La difesa ha invocato la contestazione a catena, chiedendo la retrodatazione dei termini di custodia cautelare a una precedente misura per associazione mafiosa, sostenendo che i termini fossero ormai scaduti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la questione della contestazione a catena non può essere sollevata in sede di riesame se i termini non sono già interamente scaduti al momento della nuova ordinanza. Inoltre, mancava la prova che i fatti fossero desumibili dagli atti del primo procedimento. L'Indagato resta in carcere e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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