Un dipendente pubblico con mansioni di esperto informatico viene punito con quindici giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per aver manomesso il sistema di rilevamento delle presenze alterando le proprie timbrature. Il lavoratore ricorre in giudizio chiedendo l'annullamento della punizione e la restituzione degli importi trattenuti. Il dipendente invoca la decadenza sanzione disciplinare, affermando che il datore di lavoro fosse a conoscenza dei fatti ben prima della contestazione formale. La Corte d'Appello rigetta la domanda ritenendo la difesa del lavoratore tardiva e infondata. La Corte di Cassazione rileva l'assenza di precedenti chiari sulla tempestività con cui sollevare tale eccezione nel rito del lavoro. Riconoscendo l'importanza della questione, i giudici rinviano la causa alla sezione semplice per definire un principio di diritto uniforme.
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