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Art. 2968 Codice Civile — Anno 2023

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Indennità di mobilità: la fine del lavoro batte la notifica
Un lavoratore, dipendente di una società fallita, ha richiesto l'indennità di mobilità dopo la cessazione dell'attività lavorativa avvenuta il 24 luglio 2012. Il lavoratore ha presentato la domanda amministrativa il 30 novembre 2012, pochi giorni dopo aver ricevuto la comunicazione formale di licenziamento dal curatore fallimentare. L'Ente Previdenziale ha eccepito la decadenza dal beneficio, sostenendo che il termine di sessantotto giorni decorresse dall'effettiva cessazione del rapporto e non dalla comunicazione tardiva. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ente Previdenziale, stabilendo che il termine per richiedere l'indennità di mobilità decorre tassativamente dal giorno successivo alla reale fine del rapporto di lavoro. Di conseguenza, la domanda del lavoratore è stata respinta in quanto tardiva.
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