Un'impresa edile ha richiesto al Comune il pagamento di somme aggiuntive per i lavori di adeguamento di un campo sportivo, basandosi sulle riserve dell'appaltatore iscritte nel registro di contabilità. Il Comune ha eccepito la tardività di tali riserve solo tardivamente in giudizio, dopo che il Direttore dei Lavori le aveva già esaminate nel merito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune, stabilendo che l'esame nel merito delle riserve dell'appaltatore senza sollevarne subito l'intempestività costituisce una rinuncia tacita a far valere la decadenza, trattandosi di diritti patrimoniali disponibili della Pubblica Amministrazione. Di conseguenza, il Comune è stato condannato a pagare gli importi dovuti all'impresa.
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