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Art. 2968 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 2968 Codice Civile

Decadenza sanzione disciplinare: il nodo dei tempi in Cassazione
Un dipendente pubblico con mansioni di esperto informatico viene punito con quindici giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per aver manomesso il sistema di rilevamento delle presenze alterando le proprie timbrature. Il lavoratore ricorre in giudizio chiedendo l'annullamento della punizione e la restituzione degli importi trattenuti. Il dipendente invoca la decadenza sanzione disciplinare, affermando che il datore di lavoro fosse a conoscenza dei fatti ben prima della contestazione formale. La Corte d'Appello rigetta la domanda ritenendo la difesa del lavoratore tardiva e infondata. La Corte di Cassazione rileva l'assenza di precedenti chiari sulla tempestività con cui sollevare tale eccezione nel rito del lavoro. Riconoscendo l'importanza della questione, i giudici rinviano la causa alla sezione semplice per definire un principio di diritto uniforme.
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Decadenza rimborso imposte: spedire non basta senza prova di consegna
Una società richiedeva il rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 a seguito degli eventi sismici in Sicilia. A fronte del silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria, la contribuente avviava il contenzioso. I giudici d'appello accoglievano la domanda ritenendo non contestata la ricezione dell'istanza. L'ente impositore ricorreva in Cassazione lamentando la decadenza rimborso imposte. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, affermando che la decadenza biennale attiene a diritti indisponibili ed è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in appello. Non basta provare la spedizione postale: il contribuente deve dimostrare l'effettiva ricezione della richiesta da parte dell'ufficio per interrompere i termini ed evitare la perdita del diritto.
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Riserve dell’appaltatore: il Comune paga se le esamina in ritardo
Un'impresa edile ha richiesto al Comune il pagamento di somme aggiuntive per i lavori di adeguamento di un campo sportivo, basandosi sulle riserve dell'appaltatore iscritte nel registro di contabilità. Il Comune ha eccepito la tardività di tali riserve solo tardivamente in giudizio, dopo che il Direttore dei Lavori le aveva già esaminate nel merito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune, stabilendo che l'esame nel merito delle riserve dell'appaltatore senza sollevarne subito l'intempestività costituisce una rinuncia tacita a far valere la decadenza, trattandosi di diritti patrimoniali disponibili della Pubblica Amministrazione. Di conseguenza, il Comune è stato condannato a pagare gli importi dovuti all'impresa.
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