Una società energetica ha richiesto il rimborso di accise sul gas naturale, ritenute non dovute. La Cassazione ha stabilito che, in caso di pagamento indebito fin dall'origine, il termine di decadenza biennale per la richiesta di rimborso accise decorre dalla data di ogni singolo versamento e non dalla data di una successiva sentenza chiarificatrice della Corte di Giustizia UE. La richiesta della società è stata quindi considerata tardiva per i versamenti più risalenti.
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