La Corte di Cassazione ha confermato che il diritto all'indennità di mobilità è subordinato alla presentazione di una specifica domanda all'ente previdenziale entro un termine di decadenza. Questo termine non viene sospeso o interrotto da eventuali cause in corso per l'impugnazione del licenziamento o per l'iscrizione nelle liste di mobilità. La mera iscrizione in tali liste è una condizione necessaria, ma non sufficiente, per ottenere la prestazione economica. Di conseguenza, il ricorso di una lavoratrice che aveva presentato la domanda oltre il termine, attendendo l'esito di un altro giudizio, è stato respinto.
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