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Art. 2964 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

Altri anni per Art. 2964 Codice Civile

Decadenza contributi INPS: il termine non vale per l’Istituto
La Corte di Cassazione ha chiarito un importante aspetto sulla Decadenza contributi INPS. Un'Azienda Committente, ritenuta solidalmente responsabile per i contributi previdenziali non versati dall'Appaltatore, aveva ottenuto l'annullamento di un avviso di addebito. La Corte d'Appello aveva applicato il termine biennale di decadenza previsto per l'azione del lavoratore anche alla pretesa dell'INPS. La Cassazione ha invece stabilito che tale termine si applica solo al lavoratore. L'azione dell'INPS per recuperare i contributi è soggetta al più lungo termine di prescrizione quinquennale, non alla decadenza biennale. La sentenza di appello è stata cassata, rinviando la causa per una nuova decisione.
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Decadenza Contributi Appalto: L’INPS non ha limiti biennali
L'Ente Previdenziale aveva emesso un avviso di addebito contro un'Azienda Committente per contributi non versati da un appaltatore. I giudici di merito avevano annullato l'avviso, ritenendo applicabile il termine biennale di decadenza contributi appalto previsto per il lavoratore. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che tale termine non si applica all'Ente Previdenziale, la cui azione per il recupero dei contributi è soggetta al più lungo termine di prescrizione. La sentenza è stata cassata e rinviata per un nuovo esame, affermando che l'obbligazione contributiva è autonoma e non soggetta alla stessa decadenza del diritto del lavoratore.
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Responsabilità solidale negli appalti: l’INPS supera i due anni
L'ente previdenziale ha richiesto a una cooperativa committente il versamento dei contributi non pagati dall'appaltatrice per i propri dipendenti. I giudici di merito avevano respinto la richiesta dell'istituto, dichiarando scaduto il termine biennale di decadenza previsto per le tutele del rapporto di lavoro. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'istituto previdenziale. I giudici di legittimità hanno chiarito che il termine di decadenza di due anni dalla fine dell'appalto riguarda solo le pretese retributive dei lavoratori e non si applica agli enti di previdenza. La responsabilità solidale negli appalti per i contributi omessi resta soggetta unicamente al più lungo termine di prescrizione ordinaria. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Responsabilità solidale negli appalti e committenti pubblici
Un dipendente di una ditta appaltatrice, in seguito fallita, ha richiesto alla società committente partecipata il pagamento delle retribuzioni arretrate. Il lavoratore ha inviato una raccomandata entro i due anni dalla fine dell'appalto per far valere la responsabilità solidale negli appalti. La società committente ha contestato l'obbligo, sostenendo sia la propria esenzione in quanto soggetto equiparato alla pubblica amministrazione, sia la decadenza del dipendente per non aver avviato una causa in tribunale entro il biennio. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della committente, confermando che le società private a partecipazione pubblica rispondono in solido verso i lavoratori e che una formale richiesta stragiudiziale scritta interrompe validamente il termine di decadenza biennale.
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Responsabilità solidale negli appalti: basta la diffida scritta
Alcuni lavoratori non hanno ricevuto le retribuzioni dalla società appaltatrice fallita. I dipendenti hanno quindi inviato una lettera raccomandata alla grande società committente partecipata per chiedere gli stipendi arretrati. La società committente ha rifiutato il pagamento, sostenendo la propria natura pubblica e contestando la mancata notifica di un ricorso in tribunale entro due anni dalla fine dell'appalto. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della società. I giudici hanno confermato che la responsabilità solidale negli appalti si applica anche alle società partecipate private. Inoltre, una semplice diffida scritta stragiudiziale inviata entro il termine biennale basta a impedire la decadenza del diritto, senza dover avviare obbligatoriamente un'azione giudiziaria.
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Responsabilità solidale negli appalti: paga la committente
Un lavoratore impiegato nell'ambito di un appalto di servizi non ha ricevuto le retribuzioni spettanti a causa del fallimento della società appaltatrice. Il dipendente ha quindi richiesto il pagamento alla grande azienda committente a partecipazione pubblica tramite una raccomandata inviata entro due anni dalla fine delle attività. La società committente ha rifiutato l'addebito, sostenendo la propria esclusione dal regime di garanzia e contestando il mancato avvio di una causa giudiziaria entro il termine biennale. La Corte di Cassazione ha confermato l'operatività della responsabilità solidale negli appalti anche per le società partecipate committenti. I giudici hanno inoltre chiarito che una formale richiesta stragiudiziale di pagamento inviata per iscritto entro due anni impedisce la decadenza dall'azione, obbligando la committente a saldare le somme dovute al lavoratore.
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Responsabilità solidale negli appalti: basta la diffida
Due dipendenti di una ditta appaltatrice fallita hanno richiesto le retribuzioni non percepite alla società committente. L'azienda committente sosteneva di non essere soggetta alle tutele ordinarie perché ente aggiudicatore pubblico. Inoltre, lamentava la tardività dell'azione legale, avviata oltre il termine di due anni dalla fine dei lavori. La Corte di Cassazione ha chiarito la portata della responsabilità solidale negli appalti. La Corte ha stabilito che le società private partecipate rispondono dei debiti retributivi verso i lavoratori dell'appalto. I giudici hanno inoltre precisato che una semplice lettera raccomandata stragiudiziale, inviata entro due anni, impedisce la decadenza del diritto senza la necessità di un immediato ricorso in tribunale. La società committente è stata quindi condannata al pagamento delle spettanze e delle spese di giudizio.
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Indennità di mobilità: la fine del lavoro batte la notifica
Un lavoratore, dipendente di una società fallita, ha richiesto l'indennità di mobilità dopo la cessazione dell'attività lavorativa avvenuta il 24 luglio 2012. Il lavoratore ha presentato la domanda amministrativa il 30 novembre 2012, pochi giorni dopo aver ricevuto la comunicazione formale di licenziamento dal curatore fallimentare. L'Ente Previdenziale ha eccepito la decadenza dal beneficio, sostenendo che il termine di sessantotto giorni decorresse dall'effettiva cessazione del rapporto e non dalla comunicazione tardiva. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ente Previdenziale, stabilendo che il termine per richiedere l'indennità di mobilità decorre tassativamente dal giorno successivo alla reale fine del rapporto di lavoro. Di conseguenza, la domanda del lavoratore è stata respinta in quanto tardiva.
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Indennità di mobilità: la richiesta dopo 13 anni è fuori tempo
Una lavoratrice ha richiesto l'indennità di mobilità tredici anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta nel 2003. L'INPS e i giudici di merito hanno respinto la domanda per il superamento del termine di decadenza di sessanta giorni previsto dalla legge. La lavoratrice ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che il termine non potesse decorrere prima della conversione giudiziale del suo contratto di formazione in rapporto a tempo indeterminato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il termine di sessanta giorni dalla fine del rapporto di lavoro per richiedere l'indennità di mobilità è tassativo. L'omissione comporta la perdita definitiva del diritto, salvo casi di forza maggiore, non ravvisabili nella pendenza di una causa di conversione del contratto.
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Indennità di mobilità: la domanda tardiva fa perdere il sussidio
Il Lavoratore ha richiesto l'indennità di mobilità dopo essere stato licenziato. L'Istituto Previdenziale ha respinto la domanda poiché presentata oltre il termine di decadenza di sessantotto giorni. Il Lavoratore ha contestato la decisione, sostenendo di aver comunque richiesto tempestivamente l'indennità di disoccupazione e che i requisiti per la mobilità erano stati accertati solo successivamente in un giudizio contro la Regione, a causa dell'irregolarità contributiva del datore di lavoro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il termine per richiedere l'indennità di mobilità è perentorio e non può essere sospeso da difficoltà di fatto o dalla richiesta di un diverso ammortizzatore sociale. La sentenza che accerta il diritto all'iscrizione nelle liste ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva del diritto, che sorge direttamente dalla legge. Il Lavoratore perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Riliquidazione della pensione: sì al ricalcolo ma addio arretrati
Un pensionato ha richiesto all'INPS la riliquidazione della pensione per includere voci retributive precedentemente escluse. Dopo il rifiuto, ha proposto ricorso giudiziale. La Corte d'Appello ha accolto la domanda escludendo la decadenza. L'INPS ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente, chiarendo che la decadenza triennale introdotta nel 2011 si applica anche alle prestazioni già in corso. Tuttavia, tale decadenza non cancella l'intero diritto alla riliquidazione della pensione, ma colpisce esclusivamente i singoli ratei arretrati maturati oltre i tre anni precedenti alla data di deposito del ricorso giudiziario. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Impugnazione del licenziamento: errore di rito e salvezza dei diritti
Una lavoratrice ha proposto l'impugnazione del licenziamento prima in via stragiudiziale e poi con ricorso giudiziale. Tuttavia, il primo ricorso è stato dichiarato inammissibile per un errore di rito, essendo stato scelto il rito Fornero anziché quello ordinario previsto per le tutele crescenti. La Corte d'Appello ha ritenuto tardivo il successivo ricorso ordinario, dichiarando la decadenza della lavoratrice. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che anche un ricorso inammissibile per errore di rito impedisce la decadenza. L'atto dimostra infatti la chiara volontà di contestare il provvedimento e di instaurare un giudizio. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Responsabilità solidale negli appalti: niente decadenza per INPS
L'Ente Previdenziale ha richiesto al Committente il pagamento dei contributi previdenziali non versati dall'Appaltatore per un appalto di servizi. La Corte d'Appello aveva dichiarato l'Ente decaduto dall'azione, ritenendo applicabile il termine di decadenza di due anni dalla fine dell'appalto. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Ente, stabilendo che in tema di responsabilità solidale negli appalti il termine di decadenza biennale non si applica alle azioni degli enti previdenziali. Queste ultime rimangono soggette unicamente alla prescrizione ordinaria. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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INPS sospende la riscossione? La decadenza opposizione non si ferma
La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale sulla decadenza opposizione avviso di addebito. Alcuni soci di un'azienda, dopo aver ricevuto un avviso per contributi non pagati, hanno fatto opposizione oltre il termine di 40 giorni. Si sono giustificati sostenendo che una successiva comunicazione dell'INPS, che sospendeva la riscossione, avesse fatto ripartire il termine. La Corte ha respinto questa tesi. Ha chiarito che la sospensione della riscossione è un atto amministrativo che non incide sul termine perentorio per l'azione legale. La scadenza per l'opposizione decorre unicamente dalla notifica dell'avviso originale e non può essere interrotta o sospesa da comunicazioni successive. L'opposizione tardiva è quindi inammissibile.
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Responsabilità solidale appalti: INPS vince, il termine non è 2 anni
Un'azienda committente si opponeva alla richiesta di pagamento dell'INPS per i contributi non versati da una sua ditta subappaltatrice, sostenendo che l'azione fosse tardiva perché avvenuta oltre due anni dalla fine dell'appalto. La Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale sulla responsabilità solidale appalti: il termine di decadenza di due anni vale solo per le azioni dei lavoratori. L'INPS, invece, non è soggetta a questa decadenza e può agire entro il più lungo termine di prescrizione. Di conseguenza, la richiesta dell'ente previdenziale è stata ritenuta legittima e tempestiva, rafforzando la tutela dei crediti contributivi.
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Responsabilità solidale: INPS vince, la decadenza non si applica
La Corte di Cassazione interviene sulla responsabilità solidale del committente per i contributi non versati dall'appaltatore. Un'Azienda Committente si era opposta alla richiesta di pagamento dell'Ente Previdenziale, sostenendo che il diritto fosse estinto per il decorso del termine di decadenza di due anni dalla fine dell'appalto. La Suprema Corte ha stabilito un principio fondamentale: il termine di decadenza biennale si applica solo alle azioni dei lavoratori per le loro retribuzioni. L'azione dell'Ente Previdenziale per il recupero dei contributi, invece, è soggetta solo al più lungo termine di prescrizione. Di conseguenza, la richiesta dell'Ente è stata ritenuta valida.
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Responsabilità solidale appalto: Committente paga anche dopo 2 anni
La Corte di Cassazione interviene sulla responsabilità solidale appalto, stabilendo un principio fondamentale. Un'azienda committente si era opposta alla richiesta di pagamento di contributi non versati da un'azienda appaltatrice, sostenendo che l'azione dell'Ente Previdenziale fosse tardiva. Secondo il committente, la richiesta era arrivata oltre il termine di decadenza di due anni dalla fine dell'appalto. La Cassazione ha dato ragione all'Ente Previdenziale, chiarendo che il termine di decadenza biennale vale solo per le azioni dei lavoratori. L'Ente, invece, agisce a tutela di un interesse pubblico e la sua azione è soggetta solo al più lungo termine di prescrizione. Di conseguenza, il committente è tenuto a pagare i contributi.
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Responsabilità solidale appalto: Committente paga anche dopo 2 anni
La Corte di Cassazione chiarisce un punto cruciale sulla responsabilità solidale appalto. Un'Azienda Committente era stata chiamata dall'Ente Previdenziale a pagare i contributi non versati da un'Azienda Appaltatrice. La Committente sosteneva che il diritto dell'Ente fosse estinto, essendo trascorsi più di due anni dalla fine dell'appalto. La Cassazione ha dato ragione all'Ente Previdenziale, stabilendo che il termine di decadenza di due anni, previsto per le azioni dei lavoratori, non si applica alle richieste degli enti previdenziali. Queste ultime sono soggette solo al più lungo termine di prescrizione. Di conseguenza, l'Azienda Committente è stata condannata a pagare i contributi omessi.
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Appalto: la responsabilità solidale per contributi non scade in 2 anni
Un'azienda committente si opponeva alla richiesta di pagamento dell'INPS per i contributi non versati da una sua ditta appaltatrice. L'azienda sosteneva che l'azione dell'INPS fosse tardiva, perché avvenuta oltre due anni dalla fine dell'appalto. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'INPS, stabilendo un principio fondamentale sulla responsabilità solidale appalto contributi: il termine di decadenza di due anni vale solo per le azioni dei lavoratori, non per quelle degli enti previdenziali. Le richieste dell'INPS sono soggette solo al più lungo termine di prescrizione. Di conseguenza, il committente rimane responsabile per un periodo di tempo maggiore.
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Appalto: Committente responsabile per i contributi anche dopo 2 anni
La Corte di Cassazione interviene sulla responsabilità solidale appalto contributi. Un'azienda appaltatrice non aveva versato i contributi previdenziali per i propri dipendenti. L'Ente Previdenziale ha quindi agito contro i Committenti per recuperarli. La Corte ha stabilito un principio fondamentale: il termine di decadenza di due anni dalla fine dell'appalto, previsto per le azioni dei lavoratori, non si applica alle richieste degli enti previdenziali. Queste ultime sono soggette solo al più lungo termine di prescrizione. Di conseguenza, i Committenti restano responsabili per i contributi non versati dall'appaltatore anche dopo due anni dalla conclusione del contratto.
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