L'Agenzia delle Entrate ha notificato a un contribuente due avvisi di accertamento per maggiori imposte. Il contribuente ha impugnato gli atti e, in secondo grado, i giudici hanno sospeso la causa in attesa di una generica sentenza di legittimità, senza specificare il giudizio pendente. Trascorsi sei anni, i giudici d'appello hanno dichiarato l'estinzione del processo tributario per mancata riassunzione tempestiva da parte del cittadino. La Corte di Cassazione ha ribaltato la pronuncia: quando l'ordinanza di sospensione non specifica la causa collegata né una scadenza precisa, non è possibile contestare l'inerzia al contribuente. Di conseguenza, l'estinzione è illegittima e il processo deve continuare nel merito.
Continua »