L'Ente Previdenziale ha chiesto il risarcimento dei danni per la condotta del Liquidatore di una società, accusato di aver preferito altri creditori azzerando la garanzia patrimoniale dell'ente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente, confermando la prescrizione del diritto. I giudici hanno stabilito che, in tema di responsabilità del liquidatore, l'effetto interruttivo della prescrizione non si produce al momento della consegna dell'atto di citazione all'ufficio postale, ma solo quando l'atto viene effettivamente ricevuto dal destinatario. Questo perché il diritto al risarcimento può essere fatto valere anche con una semplice lettera di messa in mora stragiudiziale, senza necessità di un'azione giudiziaria esclusiva.
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