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Art. 2921 Codice Civile — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 2921 Codice Civile

Evizione parziale: l’acquirente finale non può citare il fallimento
Una società acquista un terreno da un'altra che lo aveva comprato a un'asta fallimentare. Successivamente, si scopre che parte del terreno era stata inclusa per errore nella vendita originale. L'acquirente finale subisce quindi una evizione parziale da vendita fallimentare e chiede i danni direttamente al Fallimento. La Corte di Cassazione respinge la richiesta, stabilendo un principio chiaro: il diritto al risarcimento per l'evizione spetta solo all'acquirente diretto dalla procedura fallimentare (l'aggiudicatario). L'acquirente finale può agire solo contro il proprio venditore diretto, non può 'saltare la catena' e rivolgersi al venditore originario. Vince quindi il Fallimento.
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Termine impugnazione decreto: la comunicazione è decisiva
Una società acquista un credito IVA in un'asta fallimentare ma si rifiuta di pagare, sostenendone l'inesistenza. La Corte di Cassazione, pur ritenendo tempestivo il ricorso, lo dichiara inammissibile nel merito. La sentenza stabilisce un principio fondamentale sul termine impugnazione: per i decreti decisori in ambito fallimentare, esso decorre solo dalla comunicazione formale della cancelleria e non dalla semplice lettura in udienza. Nel merito, si chiarisce che le contestazioni sull'esistenza del credito vanno sollevate nel procedimento di verifica del passivo, non con un reclamo avverso l'ordine di pagamento.
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