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Art. 2921 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 2921 Codice Civile

Vendita forzata: limiti alla garanzia per evizione
Un acquirente si aggiudicava un immobile e due garage tramite una vendita forzata. Successivamente, il decreto di trasferimento veniva rettificato poiché una porzione di garage non era stata originariamente pignorata, venendo così restituita al debitore. L'aggiudicatario agiva contro i creditori e il notaio delegato per ottenere il rimborso del prezzo pagato in eccesso, invocando la garanzia per evizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'art. 2921 c.c. non è applicabile analogicamente ai casi di errore nel bando di vendita, trattandosi di una norma speciale non estensibile a vizi procedurali già regolati dall'art. 2922 c.c.
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Termine impugnazione decreto: la comunicazione è decisiva
Una società acquista un credito IVA in un'asta fallimentare ma si rifiuta di pagare, sostenendone l'inesistenza. La Corte di Cassazione, pur ritenendo tempestivo il ricorso, lo dichiara inammissibile nel merito. La sentenza stabilisce un principio fondamentale sul termine impugnazione: per i decreti decisori in ambito fallimentare, esso decorre solo dalla comunicazione formale della cancelleria e non dalla semplice lettura in udienza. Nel merito, si chiarisce che le contestazioni sull'esistenza del credito vanno sollevate nel procedimento di verifica del passivo, non con un reclamo avverso l'ordine di pagamento.
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