La Corte di Cassazione risolve un conflitto tra un acquirente all'asta e il beneficiario di una sentenza ex art. 2932 c.c. per lo stesso immobile. La Corte stabilisce che il principio determinante è la priorità della trascrizione del pignoramento. Poiché l'atto di pignoramento era stato trascritto prima della trascrizione della sentenza, il titolo dell'acquirente all'asta prevale, rendendo inopponibile l'altro titolo di proprietà.
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