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Art. 2918 Codice Civile — Anno 2025

Altri anni per Art. 2918 Codice Civile

Base imponibile ordinanza assegnazione: la Cassazione
La Corte di Cassazione ha stabilito che la base imponibile per l'imposta di registro sull'ordinanza di assegnazione non è il credito per cui si agisce, ma il valore del credito effettivamente assegnato dal debitore al creditore. Nel caso di pignoramento di stipendio, si tassa la quota di stipendio ceduta, non l'intero debito. La decisione corregge un'interpretazione che portava a tassazioni sproporzionate e non commisurate alla ricchezza trasferita, in linea con il principio di capacità contributiva.
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Cessione banche venete: esclusi i rapporti estinti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale riguardo la cessione delle banche venete. La Corte ha chiarito che la banca acquirente non è responsabile per i debiti derivanti da contenziosi legali relativi a rapporti bancari già estinti al momento del trasferimento. Il criterio decisivo non è la semplice pendenza della causa, ma la funzionalità del rapporto sottostante all'attività della banca cessionaria. Poiché un rapporto estinto non è funzionale, le relative passività non sono state trasferite, restando in capo alla procedura di liquidazione della banca originaria.
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Priorità della trascrizione: pignoramento vince su 2932
La Corte di Cassazione risolve un conflitto tra un acquirente all'asta e il beneficiario di una sentenza ex art. 2932 c.c. per lo stesso immobile. La Corte stabilisce che il principio determinante è la priorità della trascrizione del pignoramento. Poiché l'atto di pignoramento era stato trascritto prima della trascrizione della sentenza, il titolo dell'acquirente all'asta prevale, rendendo inopponibile l'altro titolo di proprietà.
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Assegnazione canoni locazione: prevale sulla successiva
Una banca ottiene un'ordinanza di assegnazione per futuri canoni di locazione di un immobile. Successivamente, un'altra società avvia un pignoramento sull'immobile stesso. La Corte di Cassazione, pur dichiarando il ricorso inammissibile per questioni procedurali, ha enunciato un principio di diritto fondamentale: l'assegnazione dei canoni di locazione trasferisce immediatamente la titolarità del credito al creditore assegnatario. Di conseguenza, il successivo pignoramento immobiliare non può intaccare tali canoni, poiché al momento del pignoramento essi non fanno più parte del patrimonio del debitore. La precedente assegnazione, quindi, prevale.
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