Una società creditrice ha avviato il pignoramento dei canoni di locazione e affitto d'azienda dovuti da una società terza alla propria debitrice. La terza pignorata ha eccepito di aver già saldato anticipatamente tutti i canoni futuri fino alla scadenza contrattuale. Il Tribunale ha limitato l'efficacia del pagamento anticipato a un solo anno successivo al pignoramento. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso dell'affittuaria. La Suprema Corte ha chiarito che l'articolo 2918 del codice civile si applica anche al pignoramento diretto dei crediti. Di conseguenza, il pagamento anticipato o la liberazione dei canoni non ancora scaduti non è opponibile al creditore pignorante oltre il limite temporale di un anno stabilito dalla legge.
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