La Corte di Cassazione ha stabilito che la base imponibile per l'imposta di registro sull'ordinanza di assegnazione non è il credito per cui si agisce, ma il valore del credito effettivamente assegnato dal debitore al creditore. Nel caso di pignoramento di stipendio, si tassa la quota di stipendio ceduta, non l'intero debito. La decisione corregge un'interpretazione che portava a tassazioni sproporzionate e non commisurate alla ricchezza trasferita, in linea con il principio di capacità contributiva.
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