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Art. 2918 Codice Civile — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 2918 Codice Civile

Cessione del credito futuro e fallimento: la guida
Una società appaltatrice cede a un istituto di credito i suoi crediti futuri derivanti da un contratto di appalto. Anni dopo, la società viene dichiarata fallita. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito che la cessione del credito futuro è opponibile alla procedura fallimentare solo se il credito è venuto ad esistenza prima della dichiarazione di fallimento. Nel caso specifico, i giudici hanno confermato la decisione della Corte di Appello, che aveva correttamente accertato che il credito si era perfezionato prima dell'apertura del concorso, rigettando così le pretese della curatela fallimentare.
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Cessione banche venete: esclusi i rapporti estinti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale riguardo la cessione delle banche venete. La Corte ha chiarito che la banca acquirente non è responsabile per i debiti derivanti da contenziosi legali relativi a rapporti bancari già estinti al momento del trasferimento. Il criterio decisivo non è la semplice pendenza della causa, ma la funzionalità del rapporto sottostante all'attività della banca cessionaria. Poiché un rapporto estinto non è funzionale, le relative passività non sono state trasferite, restando in capo alla procedura di liquidazione della banca originaria.
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