La Corte di Cassazione chiarisce la disciplina della compensazione impropria in un caso riguardante un appalto pubblico e il successivo fallimento della ditta appaltatrice. L'ordinanza stabilisce che, quando crediti e debiti nascono dallo stesso rapporto contrattuale, non è necessaria un'eccezione formale di parte per la loro compensazione, trattandosi di un mero accertamento contabile. Il fallimento dell'appaltatore non impedisce al committente di far valere i propri controcrediti per vizi e ritardi.
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