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Art. 2917 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 2917 Codice Civile

Pagamento Errato in Esecuzione: L’Accertamento dell’Obbligo del Terzo e la Cassazione
Un Creditore ha avviato procedure di espropriazione forzata contro un Debitore, pignorando crediti che quest'ultimo vantava verso un Terzo Pignorato (un Ente Pubblico). L'Ente Pubblico ha effettuato un pagamento erroneo al Creditore in una delle procedure. Il Tribunale, accogliendo l'opposizione del Creditore, ha revocato le ordinanze del giudice dell'esecuzione, non considerando il pagamento erroneo nell'ambito dell'accertamento dell'obbligo del terzo e applicando erroneamente l'Art. 2917 c.c. La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza, affermando che il pagamento erroneo non estingue il debito del debitore principale e deve essere considerato nell'accertamento dell'obbligo del terzo. La Cassazione ha rinviato la causa al Tribunale per un nuovo esame, ribadendo che il giudice dell'opposizione non può sostituirsi al giudice dell'esecuzione.
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Pignoramento e data certa: il ricorso tardivo blocca l’impugnazione
Un Lavoratore aveva un debito verso una Donna, che a sua volta doveva soldi a una Banca. La Banca ha avviato un pignoramento presso terzi sul credito del Lavoratore verso la Donna. Il Lavoratore sosteneva di aver "cambializzato" il debito prima del pignoramento, rendendolo non pignorabile, ma non ha fornito prova della data certa di tale accordo. La Corte d'Appello ha rigettato il suo ricorso. La Cassazione ha dichiarato il ricorso del Lavoratore inammissibile. Il ricorso era stato notificato tardivamente, oltre il termine breve di 60 giorni dalla notifica della sentenza d'appello, rendendo la sentenza definitiva. La questione del pignoramento e data certa non è stata esaminata nel merito.
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Pignoramento dei canoni di locazione e pagamenti anticipati
Una società creditrice ha avviato il pignoramento dei canoni di locazione e affitto d'azienda dovuti da una società terza alla propria debitrice. La terza pignorata ha eccepito di aver già saldato anticipatamente tutti i canoni futuri fino alla scadenza contrattuale. Il Tribunale ha limitato l'efficacia del pagamento anticipato a un solo anno successivo al pignoramento. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso dell'affittuaria. La Suprema Corte ha chiarito che l'articolo 2918 del codice civile si applica anche al pignoramento diretto dei crediti. Di conseguenza, il pagamento anticipato o la liberazione dei canoni non ancora scaduti non è opponibile al creditore pignorante oltre il limite temporale di un anno stabilito dalla legge.
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Pignoramento presso terzi: lo stipendio acquistato è pignorabile
Il Creditore ha avviato un pignoramento presso terzi per recuperare delle somme nei confronti dei Debitori. Questi ultimi si sono opposti contestando la regolarità delle notifiche e l'impignorabilità del credito, sostenendo fosse di natura retributiva (stipendio). Il Tribunale ha rigettato l'opposizione e la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha chiarito che i vizi di notifica sono sanati dalla proposizione dell'opposizione stessa. Inoltre, le contestazioni sull'impignorabilità rientrano nell'opposizione all'esecuzione e andavano impugnate con appello, non direttamente in Cassazione. Infine, il credito pignorato non aveva natura di stipendio per i Debitori, poiché era stato da loro precedentemente acquistato tramite un'altra procedura esecutiva, perdendo così ogni tutela speciale. I Debitori hanno perso la causa e sono stati condannati a pagare le spese processuali.
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Pignoramento presso terzi: conto vuoto ma crediti futuri salvi
Il Condominio, creditore di un condomino, ha avviato un pignoramento presso terzi sul conto corrente di quest'ultimo presso Poste Italiane. Al momento della notifica dell'atto il saldo era di soli 1,55 euro, ma successivamente, prima della dichiarazione del terzo, sono affluiti oltre 21.000 euro. I giudici di merito avevano limitato il pignoramento alla somma iniziale. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Condominio, stabilendo che il pignoramento presso terzi si estende anche alle somme depositate sul conto corrente dopo la notifica dell'atto, purché pervenute prima della dichiarazione del terzo o della sentenza di accertamento. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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