Una società venditrice, dopo la risoluzione di un contratto preliminare, ha agito per recuperare un immobile detenuto da un acquirente poi fallito. La Corte di Cassazione ha confermato il diritto della società alla restituzione del bene, stabilendo che, a seguito della risoluzione del contratto preliminare avvenuta prima della dichiarazione di fallimento, l'immobile non è mai entrato nel patrimonio del fallito. Di conseguenza, il proprietario ha pieno diritto di rivendicarlo, indipendentemente dalla sua inclusione nell'inventario fallimentare.
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