Un istituto di credito ha promosso un'azione revocatoria per dichiarare inefficaci i trasferimenti immobiliari compiuti da un debitore a favore dell'ex moglie in sede di separazione consensuale. Altri creditori sono intervenuti nel processo. Il Tribunale ha rigettato la domanda, ma la Corte d'Appello ha accolto l'impugnazione, estendendo l'inefficacia anche a un creditore che non aveva proposto appello. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'azione revocatoria produce effetti solo a vantaggio del creditore che agisce e impugna attivamente la decisione sfavorevole. Di conseguenza, ha confermato l'inefficacia dei trasferimenti solo per i creditori che avevano regolarmente proposto appello, escludendo chi era rimasto inerte, per il quale si era formato il giudicato.
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