Il Presidente della Cooperativa ha proposto ricorso in Cassazione contro la misura cautelare del divieto di dimora e turbativa d'asta a suo carico. L'indagato era accusato di associazione per delinquere e turbata libertà degli incanti per condizionare gli appalti comunali di manutenzione. La difesa ha eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni da captatore informatico e ha chiesto l'applicazione di mere misure interdittive. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che la difesa non ha provato la decisività delle intercettazioni viziate rispetto al totale delle prove. Inoltre, la misura del divieto di dimora e turbativa d'asta risulta adeguata poiché l'indagato, pur dimesso dalla carica formale, manteneva il rapporto lavorativo ed era in grado di condizionare l'ente.
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