Nel corso di una controversia ereditaria, la parte vittoriosa ha presentato ricorso in Cassazione per ottenere la cancellazione della trascrizione della domanda sui propri immobili, lamentando l'omessa pronuncia da parte della Corte in una precedente ordinanza. Prima che i giudici potessero decidere in camera di consiglio, la parte istante ha depositato un atto di rinuncia formale alla richiesta di correzione. La Corte di Cassazione ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso. Non è stata emessa alcuna condanna alle spese processuali poiché la controparte non ha svolto attività difensiva, né è stato imposto il versamento del doppio contributo unificato.
Continua »