La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso riguardante la cancellazione di un'ipoteca. La decisione non si basa sul merito della questione, ma su un vizio insanabile relativo alla procura speciale conferita al legale. Uno dei ricorrenti non l'aveva mai firmata, mentre per l'altro la procura non era stata allegata telematicamente all'atto di notifica del ricorso, ma depositata solo anni dopo. Questo errore procedurale ha comportato l'inammissibilità del ricorso e la condanna in solido di una delle parti e del suo avvocato al pagamento delle spese legali.
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