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Art. 2884 Codice Civile — Anno 2024

Altri anni per Art. 2884 Codice Civile

Ipoteca giudiziale: quando si cancella per pagamenti
La Corte di Cassazione conferma la cancellazione di un'ipoteca giudiziale iscritta da un'ex coniuge a garanzia dell'assegno di mantenimento. Sebbene la sentenza di separazione costituisca un titolo valido, l'iscrizione è illegittima se il debitore ha sempre pagato regolarmente e non sussiste un concreto pericolo di inadempimento. La Corte ha ritenuto che l'iscrizione in assenza di tale rischio costituisca un abuso del diritto, sanzionabile per responsabilità aggravata.
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Cessione del credito: limiti e poteri del cessionario
La Corte di Cassazione chiarisce i limiti del cessionario di un credito. In un caso relativo a un contratto preliminare di compravendita di quote societarie, la Corte ha stabilito che la cessione del credito alla restituzione della caparra non conferisce al cessionario la legittimazione a chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento. Tale azione rimane di competenza esclusiva del cedente, titolare della posizione contrattuale. La sentenza ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso del cessionario su questo punto, distinguendo nettamente tra cessione del credito e cessione del contratto.
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Risarcimento danno edilizio: l’altezza conta
La Cassazione ha confermato la condanna al risarcimento danno edilizio a carico dei proprietari di un immobile la cui altezza superava i limiti di legge. La Corte ha stabilito la prevalenza delle normative urbanistiche nazionali più restrittive rispetto ai regolamenti edilizi locali più datati e meno specifici, rigettando le eccezioni su prescrizione e legittimazione passiva.
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Procura speciale: ricorso in Cassazione nullo
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso riguardante la cancellazione di un'ipoteca. La decisione non si basa sul merito della questione, ma su un vizio insanabile relativo alla procura speciale conferita al legale. Uno dei ricorrenti non l'aveva mai firmata, mentre per l'altro la procura non era stata allegata telematicamente all'atto di notifica del ricorso, ma depositata solo anni dopo. Questo errore procedurale ha comportato l'inammissibilità del ricorso e la condanna in solido di una delle parti e del suo avvocato al pagamento delle spese legali.
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