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Art. 2882 Codice Civile — Sezione Prima Civile

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Rinnovazione ipoteca: se il debito esiste è lecita
Un proprietario immobiliare ha citato in giudizio una banca per danni derivanti dalla rinnovazione di un'ipoteca, sostenendo che il debito sottostante fosse già estinto. La Corte d'Appello gli ha dato ragione, ma la Corte di Cassazione ha annullato la decisione. Il punto cruciale era la data di estinzione del debito. La Cassazione ha stabilito che la Corte d'Appello ha errato nel non considerare le prove della banca, secondo cui il debito era stato saldato solo dopo la rinnovazione ipoteca. La legittimità dell'atto dipende da questo fatto decisivo, pertanto il caso è stato rinviato per un nuovo esame.
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