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Art. 2882 Codice Civile — Anno 2022

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Cancellazione dell’ipoteca: l’affidamento cede alle verifiche
Alcuni acquirenti hanno comprato un terreno edificabile confidando in un atto notarile con cui il direttore di una filiale bancaria aveva acconsentito all'esclusione del bene dalla garanzia a favore dell'istituto di credito. Anni dopo, la banca ha rinnovato il vincolo perché il debito originario non era mai stato estinto e il funzionario era privo dei poteri per autorizzare lo svincolo. Gli acquirenti hanno chiesto la cancellazione dell'ipoteca invocando l'apparenza del diritto e la propria buona fede. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della banca. La Suprema Corte ha chiarito che, se il debito sottostante non è estinto, la cancellazione dell'ipoteca richiede poteri speciali. Chi acquista ha il preciso dovere di verificare i poteri del funzionario nei registri pubblici, non potendo invocare la tutela dell'affidamento senza aver svolto tali controlli.
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