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Art. 2882 Codice Civile — Anno 2024

Altri anni per Art. 2882 Codice Civile

Vendita concorsuale: no a cancellazione ipoteca
Una società creditrice ha contestato la cancellazione di un'ipoteca su un immobile venduto dal curatore fallimentare in esecuzione di un contratto preliminare per una prima casa. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che tale operazione non costituisce una "vendita concorsuale" ai sensi dell'art. 108 della Legge Fallimentare e, di conseguenza, non gode dell'"effetto purgativo" che consente di cancellare le ipoteche preesistenti. La Corte ha chiarito che il curatore, in questo caso, adempie semplicemente a un'obbligazione contrattuale del fallito, senza porre in essere una procedura di liquidazione competitiva.
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Ritardo cancellazione ipoteca: onere della prova
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7118/2024, ha stabilito che in caso di richiesta di risarcimento danni per ritardo cancellazione ipoteca, spetta al debitore dimostrare il momento esatto in cui ha richiesto il consenso alla banca. In assenza di tale prova, non è possibile addebitare alla banca un ritardo colpevole. La vicenda riguarda dei garanti ipotecari che, dopo aver estinto un debito, non sono riusciti a vendere l'immobile a causa del presunto ritardo della banca nel fornire il consenso alla cancellazione, perdendo così la caparra e subendo un danno. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, confermando la decisione d'appello che negava il risarcimento per difetto di prova.
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