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Art. 287 Codice di Procedura Civile — Sezione Prima Penale

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Spese omesse in Cassazione: correzione dell’errore materiale
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da un imputato, confermando la sua responsabilità. Tuttavia, nel dispositivo finale della sentenza, i giudici hanno omesso di liquidare le spese legali sostenute da una delle parti civili regolarmente costituite nel giudizio di legittimità. La persona offesa ha quindi richiesto l'integrazione del provvedimento tramite la speciale procedura prevista dal codice di rito penale. La Suprema Corte ha accolto l'istanza, confermando che l'omessa condanna alle spese in favore della parte civile integra una mera omissione accessoria e non comporta la nullità della decisione. I giudici hanno quindi applicato la correzione dell'errore materiale, condannando l'imputato a rifondere alla parte civile le spese di rappresentanza e difesa quantificate in 3.500 euro oltre accessori di legge.
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