Un avvocato, dipendente di un ente sanitario pubblico, ha richiesto il pagamento di compensi professionali per l'attività di difesa legale svolta in favore del proprio datore di lavoro. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che l'esistenza di un precedente **giudicato esterno** aveva già accertato la natura dipendente di tale attività. Poiché una sentenza passata in giudicato aveva stabilito che le prestazioni legali rientravano nel normale rapporto di pubblico impiego, il professionista non può vantare diritti a compensi autonomi in assenza di specifiche clausole contrattuali o amministrative che ne prevedano l'erogazione extra.
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