Una società finanziaria ha proposto opposizione allo stato passivo di un fallimento, pretendendo l'ammissione di crediti acquistati tramite un'operazione di cessione di crediti in blocco da un istituto bancario. Il Fallimento ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della società, contestando l'effettivo trasferimento del credito specifico. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società finanziaria, confermando la decisione del Tribunale. I giudici hanno stabilito che la semplice pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito se il debitore la contesta specificamente. La società cessionaria avrebbe dovuto fornire prove documentali precise circa l'inclusione del singolo credito nell'operazione di cessione.
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